Sez. U, Sentenza n. 12900 del 30/12/1998 (Rv. 521973 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Controversia tra società e soci - Giurisdizione della Commissione di vigilanza e disciplina - Condizioni - Fruizione del contributo statale da parte della società cooperativa - Prova relativa - Onere a carico della parte invocante la giurisdizione della suddetta Commissione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di controversie insorte fra le cooperative costituita per la costruzione di alloggi economici ai sensi del R.D. n. 1165 del 1938 ed i rispettivi soci, la giurisdizione appartiene, anche in materia di diritti soggettivi, alla Commissione di vigilanza e disciplina a norma dell'art. 131 R.D. citato soltanto se in tali controversie sia parte una società cooperativa operante con il contributo statale, mentre appartiene al giudice ordinario quando la società non abbia, neppure in parte, beneficiato del suddetto contributo; è pertanto onere della parte che invochi la giurisdizione della Commissione di vigilanza e disciplina provare, in caso di contestazione, che la società cooperativa ha fruito del contributo erariale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 118, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 124, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)