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Sez. U - , Ordinanza n. 25211 del 10/11/2020 (Rv. 659453 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Assegno di reversibilità del vitalizio degli ex parlamentari - Controversie relative - Giurisdizione degli organi di autodichia - Sussistenza - Fondamento - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2020-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659453-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Le controversie relative all'entità del trattamento di reversibilità del vitalizio dell'ex parlamentare defunto, trovando fonte, al pari degli assegni vitalizi, nell'indennità di carica, spettano alla cognizione degli organi di autodichia della Camera cui il parlamentare è appartenuto che svolgono, a tal uopo, una funzione obiettivamente giurisdizionale, sicché è ammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Regolamento Camera Deputati art. 12, Costituzione art. 64, Costituzione art. 66, Costituzione art. 68, Costituzione art. 102, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)