Sez. L, Sentenza n. 3335 del 20/03/1993 (Rv. 481494 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Classificazione I.S.T.A.T. delle attività economiche - Atto amministrativo - Configurabilità - Controllo di legittimità in sede di giurisdizione ordinaria - Ammissibilità - Interpretazione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativo alla classificazione di un'impresa tra quelle manifatturiere ed estrattive.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
La classificazione delle attività economiche operata dall'I.S.T.A.T. - alla cui stregua, e perciò con esclusione della possibilità di riferimento ad altre fonti, debbono essere individuate, in virtù del rinvio (formale e non recettizio) operato dall'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92, le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1, primo comma, del D.Lgs. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con legge n. 102 del 1977- integra un atto amministrativo, che è sottoposto al controllo di legittimità in sede di giurisdizione ordinaria e la cui interpretazione, riservata al giudice del merito, è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che rientrasse fra le imprese manifatturiere, alla stregua delle classificazioni I.S.T.A.T. del 1971 e del 1981 e pur prescindendo dal carattere oggettivamente manifatturiero dell' attività, un'impresa esercente attività di mescolanza ed imbottigliamento in bombole di gas di petrolio liquefatti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)