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Sez. L, Sentenza n. 12287 del 04/11/1999 (Rv. 530894 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Imprese manifatturiere ed estrattive - Identificazione - Classificazioni ISTAT richiamate dall'art. 5 della legge n. 92 del 1979 - Natura di atti amministrativi - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Illegittimità per mancato rispetto della natura ontologica delle attività esaminate - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530894-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

La classificazione delle attività economiche operata dall'I.S.T.A.T.- alla cui stregua, e perciò con esclusione della possibilità di riferimento ad altre fonti, debbono essere individuate, in virtù del rinvio (formale e non recettizio) operato dall'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92, le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito in legge n. 102 del 1977 - integra un atto amministrativo, che è sottoposto al controllo di legittimità in sede di giurisdizione ordinaria e la cui interpretazione, riservata al giudice del merito, è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Tale atto è, quindi, suscettibile di disapplicazione laddove non sia conforme alla natura "ontologica" dell'attività che deve comunque prevalere alla luce dell'indagine incidentale demandata al giudice di merito al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)