Sez. 5, Sentenza n. 6538 del 02/04/2004 (Rv. 571791 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Esecuzione dei rimborsi - Rimborso accelerato - Termine di prescrizione - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In materia di IVA, ove il contribuente opti per la procedura di rimborso accelerato, ai sensi dell'art. 38 - bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, il diritto al pagamento diviene liquido ed esigibile con il decorso del più breve termine di tre mesi dalla richiesta. Ne consegue che dalla scadenza del terzo mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione decorre il termine ordinario di prescrizione, sia per quanto relativo al capitale che per gli interessi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)