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Sez. L, Sentenza n. 7977 del 19/07/1993 (Rv. 483212 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Accertamenti sanitari | Obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo - Esigenza di ricorsi del medico curante per una visita ambulatoriale - Motivo di esonero dal predetto obbligo - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483212-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Accertamenti sanitari

Ai fini della prova, a carico del lavoratore in stato di malattia, del giustificato motivo di esonero dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo previsto dall'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, non è sufficiente, ove venga dedotta come giustificazione l'esigenza di recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale, una valutazione presuntiva fondata unicamente sul fatto noto della malattia e su nozioni di comune esperienza circa l'afflusso dei pazienti presso gli ambulatori dei medici convenzionati; detta prova può essere raggiunta solo con l'accertamento nel caso concreto della specifica ragione della visita ambulatoriale, collegata al decorso della patologia, e della assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)