Sez. L, Sentenza n. 3642 del 16/04/1994 (Rv. 486244 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Disciplina ex art. 5 D.L. n. 463 del 1983 - Obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo - Prova del giustificato motivo d'esonero - Oggetto.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
Ai fini della prova, a carico del lavoratore in stato di malattia, del giustificato motivo di esonero dell'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo previsto dall'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, deve essere dimostrata l'esistenza di una situazione che imponga al lavoratore, per far fronte ad un'esigenza o assolvere ad un obbligo di maggiore valore ed importanza rispetto all'obbligo di osservare le fasce orarie di reperibilità, di assentarsi dal suo domicilio proprio in tale arco temporale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)