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Sez. 1 - , Sentenza n. 2343 del 10/12/2020 Cc. (dep. 20/01/2021) Rv. 280353 - 01

PENA - ESECUZIONE - IN GENERE | Incompatibilità tra sospensione dell’esecuzione e affidamento in prova ex artt. 90 e 94 d.P.R. n. 309 del 1990 – Differenti criteri applicativi – Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280353-01

PENA - ESECUZIONE - IN GENERE

Nella scelta tra l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di soggetto condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza e quello dell'affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico per tossicodipendenti, il criterio da seguire deve basarsi sulla valutazione della pericolosità sociale e del livello di affidabilità del condannato, per cui dovrà darsi luogo alla sospensione dell'esecuzione quando si tratti di soggetto che, avuto riguardo ai suoi trascorsi, al suo grado di reinserimento ed alla sua personalità, appaia probabilmente dotato di capacità di autocontrollo tali da consentirgli una gestione autonoma del programma di recupero, mentre dovrà preferirsi l'affidamento terapeutico quando, anche per la persistenza di un pericolo di reiterazione di reati, appaia, per converso, probabile che il soggetto non sia in grado di sottostare al programma riabilitativo se non in quanto affidato ad una struttura che lo segua e lo controlli. (Fattispecie relativa ad istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da soggetto già ammesso all'affidamento terapeutico).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)