Sez. 1, Sentenza n. 631 del 04/12/2025 Cc. (dep. 08/01/2026) Rv. 289175-01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 - Legame tra i reati per cui è stata inflitta la pena e lo stato di tossicodipendenza - Accertamento dell'esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo - Necessità - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità della sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve ricorrere un legame tra i reati per cui è stata irrogata la pena da espiare e lo stato di tossicodipendente del condannato e deve essere accertato l'esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo, previa acquisizione della relazione prevista dal successivo art. 123, redatta con le specifiche modalità indicate dalla norma. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio ad un condannato quale promotore di un sodalizio di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, avendo costui svolto complessi compiti di gestione, era da escludere che la violazione della legge penale fosse stata commessa da persona in stato di tossicodipendenza al momento della consumazione del reato e fosse direttamente motivata da tale patologica situazione).
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)