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Sez. 1, Sentenza n. 1221 del 30/11/2000 Cc. (dep. 19/01/2001) Rv. 217825 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti - Applicabilità dell'uno o dell'altro istituto - Criteri di scelta.
Stato
decisa il 2000-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217825-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Nella scelta tra l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di soggetto condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza (art.90 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309) e quello dell'affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico per tossicodipendenti (art.94 del citato D.P.R.), il criterio da seguire non può ispirarsi alla valutazione dell'opportunità e dell'idoneità del programma riabilitativo, trattandosi di requisiti previsti per entrambi gli istituti anzidetti, e neppure può ispirarsi ad un preteso principio generale dell'ordinamento, secondo cui, quando possibile, dovrebbe essere data alle pene concreta esecuzione, poiché ciò porterebbe alla pratica vanificazione del dettato di cui all'art.90 del D.P.R. n. 309/1990. Detto criterio deve invece basarsi sulla valutazione della pericolosità sociale e del livello di affidabilità del condannato, per cui dovrà darsi luogo alla sospensione dell'esecuzione quando trattisi di soggetto che, avuto riguardo ai suoi trascorsi, al suo grado di reinserimento ed alla sua personalità, appaia probabilmente dotato di capacità di autocontrollo tali da consentirgli una gestione autonoma del programma di recupero, mentre dovrà preferirsi l'affidamento terapeutico quando, anche per la persistenza di un pericolo(comunque necessariamente limitato) di reiterazione di reati, appaia, per converso, probabile che il soggetto non sia in grado di sottostare al programma riabilitativo se non in quanto affidato ad una struttura che in concreto lo segua e lo controlli.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, Decr. Pres. Rep. 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)