Sez. 2, Sentenza n. 21393 del 15/04/2015 Cc. (dep. 21/05/2015) Rv. 264219 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Effettiva conoscenza del procedimento - Presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza - Accertamenti del giudice - Contenuto - Regolarità formale della notifica eseguita ex art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore d'ufficio dell'imputato - Sufficienza - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in l. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)