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Sez. 3, Ordinanza n. 38295 del 03/06/2014 Cc. (dep. 18/09/2014) Rv. 260151 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Effettiva conoscenza del procedimento - Presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza - Accertamenti del giudice - Contenuto - Regolarità formale della notifica - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260151-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione nel termine in quanto il giudice di merito aveva omesso di verificare se, come dedotto dall'imputato, il rapporto professionale con il difensore presso il quale era stato eletto domicilio per le notifiche si fosse effettivamente interrotto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)