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Sez. 1, Sentenza n. 5952 del 29/11/1985 (Rv. 443111 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CAUSA DI FORZA MAGGIORE GIUSTIFICATIVA DELLA MANCATA ASSISTENZA DEL MINORE - REQUISITI - TRANSITORIETÀ - ART. 8, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - CARATTERE INNOVATIVO - ESCLUSIONE - RISPETTO AL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE NON SANZIONATORIA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443111-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CAUSA DI FORZA MAGGIORE GIUSTIFICATIVA DELLA MANCATA ASSISTENZA DEL MINORE - REQUISITI - TRANSITORIETÀ - ART. 8, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - CARATTERE INNOVATIVO - ESCLUSIONE - RISPETTO AL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE NON SANZIONATORIA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 8 primo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, nello specificare, rispetto alla precedente normativa, che la causa di forza maggiore, giustificativa della mancata assistenza del minore da parte dei genitori, è solo quella di carattere transitorio, non innova all'essenziale principio che la suddetta dichiarazione non ha carattere sanzionatorio per i genitori, ma è diretta in via prioritaria a tutelare l'interesse del minore stesso, per il quale il migliore ambiente di sviluppo e di crescita resta, almeno tendenzialmente, quello della famiglia di sangue (art. 1 della citata legge). (V 6564/83, mass n 431273).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)