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Sez. 1, Sentenza n. 9054 del 05/12/1987 (Rv. 456323 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - MANCANZA DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE DA PARTE DEI GENITORI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456323-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - MANCANZA DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE DA PARTE DEI GENITORI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'accertamento della privazione dell'assistenza materiale e morale del minore quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, ai sensi dell'art. 8 legge n. 184 del 1983 va inteso non in senso assoluto, ma con valutazione comparativa rispetto alle prestazioni di regola godute da un minore in quella età e di quelle condizioni socio-economiche, collegate ad un livello normale di cure. Ne consegue che l'assistenza dovuta dai genitori non può essere intesa come semplice somma di prestazioni, bensì come attività globale di adeguata formazione dello sviluppo della personalità del minore in rapporto ai doveri dei genitori di cui agli art. 147, 316, 330 cod. civ.. (V 5952/85, mass n 443111).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)