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Sez. 3, Sentenza n. 1311 del 20/05/1966 (Rv. 322604 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - PRECISAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322604-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - PRECISAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - NECESSITA.*

L'art 366 n 5, cod proc civ prescrive, a pena di inammissibilita, che nel ricorso per Cassazione sia indicata la quietanza del deposito per il caso di soccombenza, e tale Onere processuale trova la sua ratio nella esigenza di porre la controparte in grado di controllare se l'adempimento anzidetto sia stato eseguito. Pur non essendo richiesta la trascrizione integrale della quietanza del deposito, ma solo l'indicazione degli elementi essenziali di essa, tuttavia la Mancanza di qualsiasi precisazione relativa all'ufficio del registro ove il deposito e stato eseguito non garantisce il raggiungimento dello scopo pratico di cui alla predetta norma e rende, pertanto, il ricorso inammissibile. (Conf 321225; 320063; 2426/65; 1168/65, contra 1767/65; 177/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)