Sez. 1, Sentenza n. 11986 del 09/11/1995 Ud. (dep. 06/12/1995) Rv. 203132 - 01
Armi - In genere | Strumenti lanciarazzi - Configurabilità di reati concernenti le armi comuni da sparo - Condizioni - Indicazione.
Armi - In genere
A seguito della modifica introdotta dall'art. 1 Legge 21 febbraio 1990 n. 36 all'art. 2 comma terzo Legge 18 aprile 1975 n. 110, affinché gli strumenti lanciarazzi possano essere considerati armi comuni da sparo è richiesta la iscrizione del prototipo nel catalogo nazionale delle armi. Non è invece richiesto un parere della Commissione consultiva, che - in conseguenza della modifica suddetta - ha il potere di escludere la potenzialità offensiva non solo delle armi ad aria compressa ma anche degli strumenti lanciarazzi: e ciò neppure nel caso di omessa iscrizione perché allora, trattandosi di elemento integrante la fattispecie penale tipica, dovrebbe il giudice di merito accertare l'offensività dello strumento.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Legge 21/02/1990 num. 36 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)