Sez. 5 - , Sentenza n. 6165 del 10/03/2017 (Rv. 643458 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Acquisto della nuda proprietà in epoca anteriore alla entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972 – Consolidamento dell’usufrutto alla nuda proprietà in epoca successiva – Disciplina introdotta con l’art. 6 della l. n. 60 del 1986 – Applicabilità – Condizioni – Preclusioni – Avviso di liquidazione definitivo – Ricorso avverso il diniego di rimborso – Insufficienza
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, ove la consolidazione dell'usufrutto si sia verificata successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 634 del 1972, pur essendo stata la nuda proprietà acquistata in epoca anteriore, la nuova normativa (introdotta con l’art. 6 della l. n. 60 del 1986, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 2 del 1986, e successivamente ribadita con l’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986) esclude l'applicabilità dell'imposta, riconoscendo il diritto al rimborso, purchè entro la data del 20 novembre 1985 risulti presentato il ricorso avverso l’avviso di liquidazione, che non sia, pertanto, divenuto definitivo per omessa impugnazione, risultando in tale ultima ipotesi insufficiente il ricorso avverso il diniego di rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 80 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 21 CORTE COST., Legge 07/03/1986 num. 60 art. 6, Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)