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Sez. 1, Sentenza n. 4923 del 21/05/1999 (Rv. 526466 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Acquisto della nuda proprietà in epoca anteriore alla entrata in vigore del d.P.R. n. 634/72 - Riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà in epoca successiva - Imposta di registro - Applicabilità - Esclusione - Rimborso dell'imposta già pagata - Condizione - Giudizio instaurato al 20 novembre 1985 definito da sentenza passata in giudicato - Imposta già pagata - Irripetibilità.
Stato
decisa il 1999-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526466-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

L''art. 6 del D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1986 n. 60 - poi riprodotto nel secondo comma dell'art. 80 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - nell'escludere il pagamento dell'imposta di registro per consolidazioni alla nuda proprietà successive al primo gennaio 1973 (cioè all'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 sull'imposta di registro) di usufrutti costituiti nel vigore dell'art. 21 del R.D. 30 novembre 1923 n. 3269 - che prevedeva il pagamento dell'imposta di registro per la consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà - dispone che non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso. In virtù di tale ultima disposizione il diritto al rimborso sorge solo se sia stato instaurato giudizio tributario al 20 novembre 1985 e sempre che lo stesso, a detta data o successivamente, non risulti definito da sentenza passata in giudicato che abbia affermato la debenza delle imposte che si domandano in restituzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 art. 6, Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)