Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13485 del 30/06/2016 (Rv. 640168 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà - Disciplina introdotta con l'art. 6 della l. n. 60 del 1986 - Applicabilità ai giudizi in corso.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema d'imposta di registro sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, la nuova normativa introdotta con l'art. 6 della l. n. 60 del 1986 (che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 2 del 1986), e ribadita con l'art. 80, comma 2, del d.p.r. n. 131 del 1986 - in base alla quale tale imposta, prevista dall'art. 21 del r.d. n. 3269 del 1923, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si sia verificata anteriormente all'entrata in vigore del d.p.r. n. 634 del 1972 (che, al pari dell'attuale d.P.R. n. 131 del 1986 non prevede più tale forma di imposizione), ha natura di "jus superveniens" a carattere innovativo, sicché va applicata nel giudizio di cassazione, anche d'ufficio, quando sia entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso ed il giudizio sia ancora pendente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 80 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 21 CORTE COST., Legge 07/03/1986 num. 60 art. 6, Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)