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Sez. 2, Sentenza n. 5241 del 14/11/1978 (Rv. 395003 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - CONTROLLO SU DETTI PROVVEDIMENTI - AUTONOMA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SINDACATO NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395003-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - CONTROLLO SU DETTI PROVVEDIMENTI - AUTONOMA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - SINDACATO NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - AMMISSIBILITA.*

I provvedimenti di urgenza di cui all'art 700 cod proc civ hanno natura e funzione cautelare, in quanto sono rivolti ad assicurare, in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla. Pertanto, le questioni relative alla legittimita e ritualita di tali provvedimenti, i quali, dato il loro carattere, non sono suscettibili di autonoma impugnazione, devono essere fatti valere nel giudizio di merito da proporsi nel termine perentorio fissato dal pretore. (Conf 1494/76, mass n 380234).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)