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Sez. 1, Sentenza n. 3144 del 13/05/1980 (Rv. 406934 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - DEDUCIBILITA NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - IMPUGNAZIONE AD HOC - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406934-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - DEDUCIBILITA NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - IMPUGNAZIONE AD HOC - INAMMISSIBILITA.*

I provvedimenti d'urgenza di cui all'art 700 cod proc civ hanno natura e funzione meramente cautelare, in quanto rivolti ad assicurare, in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla. Pertanto, ogni questione relativa alla legittimita e ritualita di detti provvedimenti, ivi compresa quella diretta a contestarne i presupposti, sotto il profilo che l'ordinamento prevede altri provvedimenti cautelari tipici, puo essere fatta valere non con autonoma impugnazione, ma solo nel giudizio di merito da instaurarsi nel termine perentorio all'uopo fissato dal pretore. (Conf 5241/78, mass n 395003; (Conf 1494/76, mass n 380234).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)