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Sez. 1, Ordinanza n. 24597 del 02/10/2019 (Rv. 655649 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Azione proposta nei confronti di più debitori - Domanda originaria di condanna solidale - Modifica in appello della domanda in condanna “pro quota” - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655649-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

È consentito al creditore, anche in grado di appello, modificare la domanda originaria di condanna solidale dei convenuti in una domanda che, sulla base del medesimo titolo, sia diretta a conseguire la condanna "pro quota", perché mediante tale modifica il creditore delimita solo, sul piano quantitativo, il "petitum" fatto valere nei confronti dei singoli condebitori, che resta però, nel complesso, immutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1311, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)