Sez. L, Sentenza n. 10788 del 03/12/1996 (Rv. 501016 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Equivalenza delle mansioni - Riferimento alla situazione effettiva - Necessità - Equivalenza stabilita in sede collettiva - Effetti - Contestazione da parte del lavoratore - Onere della prova a suo carico - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE
In relazione al disposto dell'art. 2103 cod. civ., l'equivalenza delle mansioni deve sussistere in concreto, a prescindere dalla valutazione convenzionale che ne abbiano fornito le parti; peraltro, ove sussista tale valutazione convenzionale di equivalenza fra mansioni, chi contesti l'effettività in concreto di tale equivalenza ha l'onere di provare il proprio assunto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)