Sez. L, Sentenza n. 6871 del 10/08/1987 (Rv. 455066 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ADIBIZIONI DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE DALLE ULTIME EFFETTIVAMENTE SVOLTE - ATTO UNILATERALE DAL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - EQUIVALENZE DELLE NUOVE ALLE PRECEDENTI MANSIONI - NOZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ADIBIZIONI DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE DALLE ULTIME EFFETTIVAMENTE SVOLTE - ATTO UNILATERALE DAL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - EQUIVALENZE DELLE NUOVE ALLE PRECEDENTI MANSIONI - NOZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI.*
A norma dell'art. 2103 cod. civ. (come sostituito dall'art. 3 della legge n. 300 del 1970), l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse dalle "ultime effettivamente svolte" può essere disposta, anche unilateralmente, dal datore di lavoro nell'Esercizio del C.d. ius variandi, sempreché sia rispettato il limite dell'equivalenza delle nuove alle precedenti mansioni, intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine di quelle nuove a consentire la piena utilizzazione o l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto. Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno di detta equivalenza, il giudice del merito - al quale è riservata la concreta valutazione comparativa delle mansioni - può, alla stregua della disciplina collettiva in tema di classificazione del personale (la quale, pur se per lui non vincolante, è particolarmente attendibile per la sua provenienza dalla contrapposte organizzazioni sindacali), considerare equivalenti mansioni collocate nello stesso livello d'inquadramento; agli stessi fini, è invece irrilevante la posizione del lavoratore nell'organizzazione gerarchica dell'impresa, ove la gerarchia dei lavoratori dell'impresa non coincida (o, comunque, non sia in rapporto) con la gerarchia professionale delle loro mansioni, mentre - almeno in linea generale - non costituisce elemento decisivo per negare l'equivalenza il fatto che i nuovi compiti comportino l'Esercizio delle stesse mansioni precedenti in funzione vicaria. (V 169/86, mass n 443813; (V 1038/85, mass n 439185; (V 5921/84, mass n 437580; (V 3076/84, mass n 435117; (V 2231/84, mass n 434269).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)