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Sez. L, Sentenza n. 1038 del 08/02/1985 (Rv. 439185 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI ALLE ULTIME EFFETTIVAMENTE SVOLTE - PORTATA - EQUIVALENZA NON SOLTANTO OGGETTIVA MA ANCHE SOGGETTIVA - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELL'EQUIVALENZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA LE MANSIONI DI IMPIEGATO DI SPORTELLO E QUELLA DI TRADUTTORE PRESSO IL SERVIZIO STUDI E STATISTICHE.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439185-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI ALLE ULTIME EFFETTIVAMENTE SVOLTE - PORTATA - EQUIVALENZA NON SOLTANTO OGGETTIVA MA ANCHE SOGGETTIVA - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELL'EQUIVALENZA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO TRA LE MANSIONI DI IMPIEGATO DI SPORTELLO E QUELLA DI TRADUTTORE PRESSO IL SERVIZIO STUDI E STATISTICHE.*

In relazione al disposto del primo comma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., l'equivalenza delle nuove mansioni alle ultime effettivamente svolte - la quale, dovendo sussistere nella realtà, non può essere oggetto di valutazione convenzionale delle parti - va intesa in senso qualitativo, sicché, per la sussistenza di essa, non basta la sola equivalenza oggettiva, data dall'assimilabilità dei nuovi compiti ai precedenti e dalla catalogazione degli uni e degli altri nell'ambito della medesima categoria d'inquadramento, ma occorre altresì l'equivalenza sotto il profilo soggettivo, la quale implica che lo svolgimento delle nuove mansioni consenta l'utilizzazione e lo sviluppo del patrimonio professionale precedentemente acquisito. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza o meno del requisito dell'equivalenza, nel senso sopra precisato, si risolve in un giudizio di fatto, che è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente motivato. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S. C. aveva escluso le nuove mansioni, tipiche dell'impiegato di sportello, da svolgere presso la filiale della CARIPLO di sesto S. Giovanni, fossero equivalenti a quelle di traduttore precedentemente svolte presso il servizio studi e statistiche della direzione centrale). (V 3076/84, mass n 435117; (V 6406/83, mass n 431142; (V 6405/83, mass n 431138; (V 6405/83, mass n 431139; (V 4917/83, mass n 429805; (V 191/81, mass n 410599; (V 713/79, mass n 326882; (V 2691/77, mass n 386347).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)