Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 09/02/2011 Ud. (dep. 02/03/2011) Rv. 249578 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Discordanza tra valori dichiarati ed accertati - Reato contravvenzionale previsto dall'art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973 - Delitto di contrabbando cosiddetto intraispettivo - Differenze.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
È configurabile il delitto di contrabbando cosiddetto intraispettivo, previsto dall'art. 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e non la contravvenzione prevista dall'art. 303 del medesimo decreto, qualora la discordanza tra i valori denunciati e quelli accertati delle merci importate sia conseguenza non di una semplice dichiarazione ma di un fraudolento comportamento, volto a sottrarre in tutto o in parte la merce al dovuto diritto di confine. (Nella specie, il valore, in un caso, era stato dichiarato sottraendo da quello reale un importo fittiziamente imputato a prestazioni di servizi non soggette a pagamento dei dazi mai avvenute e, in un altro, affermandosi "esportatore abituale" conseguentemente all'esecuzione, nel medesimo anno, di acquisti con IVA per gli importi stabiliti fittiziamente predisposti).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)