Sez. 5, Sentenza n. 33213 del 11/07/2014 Cc. (dep. 25/07/2014) Rv. 261649 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Discordanza tra valori dichiarati ed accertati - Delitto di contrabbando cosiddetto intraispettivo - Illecito amministrativo previsto dall'art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973 - Differenze - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
È configurabile il delitto di contrabbando cosiddetto intraispettivo, previsto dall'art. 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 del medesimo decreto, qualora la discordanza tra i valori denunciati e quelli accertati delle merci importate derivi non da una semplice dichiarazione ma da un comportamento fraudolento, volto a sottrarre in tutto o in parte la merce al dovuto diritto di confine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva ravvisato il "fumus commissi delicti" sulla base della presentazione in dogana di fatture indicanti valori diversi da quelle rinvenute presso l'indagato, così evidenziandosi un meccanismo di doppia fatturazione finalizzata ad ingannare l'autorità doganale).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)