Sez. L, Sentenza n. 2846 del 17/05/1979 (Rv. 399166 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO ILLECITO DEL LAVORATORE NON TENUTO NEL CORSO E NEL LUOGO DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - RILEVANZA - REQUISITI - APPREZZAMENTI RESI DAL DIPENDENTE SUI PROPRI SUPERIORI NEL CORSO DI UN'ASSEMBLEA SINDACALE CON CONTENUTO DENIGRATORIO E MINACCIOSO - GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO ILLECITO DEL LAVORATORE NON TENUTO NEL CORSO E NEL LUOGO DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - RILEVANZA - REQUISITI - APPREZZAMENTI RESI DAL DIPENDENTE SUI PROPRI SUPERIORI NEL CORSO DI UN'ASSEMBLEA SINDACALE CON CONTENUTO DENIGRATORIO E MINACCIOSO - GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITA.*
Poiche un comportamento illecito del prestatore di lavoro subordinato, idoneo a giustificare la risoluzione in tronco del rapporto, puo consistere anche in Atti e fatti non verificatisi nel corso e nel luogo dell'attivita lavorativa, ove facciano venir meno i requisiti essenziali della fiducia e della collaborazione, si da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso, detta situazione e riscontrabile anche in ipotesi di apprezzamenti resi dal dipendente sui propri superiori, nel corso di un'assemblea sindacale, ove essi travalichino i limiti della critica, ancorche vivace, ed assumano un contenuto denigratorio e minaccioso, tale da incidere, nel senso indicato, sulla possibilita di prosecuzione del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)