Sez. L, Sentenza n. 1173 del 25/02/1986 (Rv. 444661 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIVULGAZIONE DI FATTI ED ACCUSE IDONEE A LEDERE L'ONORE O LA REPUTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIVULGAZIONE DI FATTI ED ACCUSE IDONEE A LEDERE L'ONORE O LA REPUTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il comportamento del lavoratore, consistente nella divulgazione di fatti ed accuse, ancorché vere, obiettivamente idonee a ledere l'onore o la reputazione del datore di lavoro, esorbita dal legittimo Esercizio del diritto di critica, quale espressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, e può configurare un fatto illecito, e quindi anche consentire il recesso del datore di lavoro ove l'illecito stesso risulti incompatibile con l'elemento fiduciario necessario per la prosecuzione del rapporto, qualora si traduca in una condotta che sia imputabile al suo autore a titolo di dolo o di colpa, e che non trovi, per modalità ed ambito delle notizie fornite e dei giudizi formulati, adeguata e proporzionale giustificazione nell'esigenza di tutelare interessi di Rilevanza giuridica almeno pari al bene oggetto dell'indicata lesione. (V 5259/84, mass n 436989; (V 2846/79, mass n 399166).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)