Sez. 5 - , Ordinanza n. 27806 del 30/10/2019 (Rv. 655547 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono – Provvedimento di diniego – Termine di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 – Esclusione – Fondamento – Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono "clemenziale" di cui all'art. 12 della l. n. 289 del 2002, il diniego di definizione agevolata dei rapporti tributari, lungi dal contenere una pretesa erariale, è un provvedimento negativo sull'istanza del privato al quale non può applicarsi la decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett c), del d.P.R. n. 602 del 1973, non essendo prevista per la procedura clemenziale alcuna ipotesi di decadenza e non potendo farsi applicazione, attesa la natura eccezionale dell'istituto, di altre norme dell'ordinamento tributario generale che prevedano la decadenza in questione per casi simili: ne consegue che, in difetto di previsioni dirette a disciplinare sotto il profilo diacronico l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve farsi esclusivo riferimento alla regola generale della prescrizione ordinaria decennale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)