Sez. 5, Sentenza n. 15881 del 29/07/2016 (Rv. 640626 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Presentazione di istanza di condono ex art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 - Emissione di cartella di pagamento - Valore - Rigetto implicito dell'ammissione al condono - Conseguenze - Onere del contribuente di impugnare la cartella - Omissione - Definitività della pretesa tributaria.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa ex art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, né si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poiché questi, a norma dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell'imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell'Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l'ammissione al condono.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)