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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8772 del 05/04/2017 (Rv. 643617 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE | Condono fiscale – Art. 12 della l. n. 289 del 2012 – Potere di controllo della Amministrazione finanziaria – Termine – Limiti – Fondamento - Termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2017-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643617-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE

In tema di condono fiscale, anche se la definizione del rapporto tributario mediante condono richiede un controllo della Amministrazione sulla correttezza, completezza e sufficienza degli adempimenti, per il quale l’art. 12 della l. n. 289 del 2002 non fissa uno specifico termine, tale potere va esplicato in tempi ragionevoli, alla luce degli artt. 24 e 97 della Cost., preclusivi di una attività di controllo - e del conseguente assoggettamento del contribuente ad azione esecutiva del fisco - dalla durata indeterminata. A tal fine i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur esulando dalla fattispecie del condono, possono essere richiamati per individuare il lasso temporale, superato il quale, il procedimento di controllo si ritenga protratto per un tempo irragionevole, con decadenza della Amministrazione dall’esercizio del relativo potere.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Legge 27/12/2012 num. 289 art. 12, Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)