Sez. L, Sentenza n. 24517 del 18/11/2014 (Rv. 633572 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti - Presupposti - Mancanza di sufficienti mezzi di sussistenza autonomi - Nozione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
Ai fini del diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il requisito della mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza, di cui all'art. 106, primo comma, dello stesso d.P.R., va parametrato all'espressione "mezzi necessari per vivere", di cui all'art. 38, primo comma Cost., piuttosto che ai "mezzi adeguati di vita del lavoratore", di cui al secondo comma dello stesso articolo, in quanto il beneficio in questione si inscrive nel modello di solidarietà collettiva garantita ai "cittadini" e non già nel diverso modello, mutualistico-assicurativo, previsto per i "lavoratori". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento del diritto alla madre superstite titolare di reddito derivante da rendita per inabilità permanente).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 106, Costituzione art. 38 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)