Sez. 2, Sentenza n. 3263 del 28/05/1984 (Rv. 435302 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - EREDITÀ E LEGATO - MANCATA TRASCRIZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CONTRATTO RELATIVO A BENI IMMOBILI CONCLUSO CON IL CHIAMATO - OPPONIBILITÀ AL LEGATARIO CHE ABBIA TRASCRITTO IL PROPRIO TITOLO - ESCLUSIONE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - EREDITÀ E LEGATO - MANCATA TRASCRIZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CONTRATTO RELATIVO A BENI IMMOBILI CONCLUSO CON IL CHIAMATO - OPPONIBILITÀ AL LEGATARIO CHE ABBIA TRASCRITTO IL PROPRIO TITOLO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a beni immobili, qualora il chiamato all'eredità non abbia ancora trascritto l'accettazione dell'eredità medesima, in base agli Atti contemplati dall'art. 2648 cod. civ. (fra i quali non può essere inclusa la denuncia della successione a fini fiscali), l'acquisto di diritti su detti beni, in forza di contratto intervenuto con esso chiamato, non è opponibile al legatario che abbia trascritto il proprio titolo, in base al combinato disposto degli artt. 534, 2644 e 2650 cod. civ., tenendo conto che la trascrizione di tale contratto, ancorché anteriore alla trascrizione del legato, può produrre effetti solo dalla data in cui venga trascritta la suddetta accettazione (cosiddetto principio della continuità delle trascrizioni), e, quindi, non può operare in pregiudizio dell'indicato legatario, trascrivente prima della trascrizione dell'accettazione medesima. (V 5225/80, mass n 409064; (V 6103/78, mass n 395921; (V 3110/78, mass n 392564; (V 889/62, mass n 251430).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 534, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2648, Cod. Civ. art. 2650
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)