Sez. 2, Sentenza n. 13430 del 08/06/2007 (Rv. 598130 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Obbligo di rimborso - Principio di causalità - Conclusione del procedimento senza sentenza - Applicabilità - Conseguenze - Rinuncia all'appello - Diritto dell'appellato alle spese - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
L'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite. Ne consegue che anche quando il procedimento non sia giunto a conclusione con sentenza, non potendosi perciò aver riguardo alla soccombenza, la parte evocata in giudizio, che abbia svolto attività processuale, ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese per l'attività svolta nei confronti della parte che le ha causate. L'obbligo di rimborso non sorge invece quando la parte soccombente in primo grado, nell'impugnare la sentenza, abbia manifestato inequivocabilmente e "per facta concludentia" la volontà di non evocare in giudizio l'altra parte, notificandole l'appello al solo fine di renderla edotta di rinunciare a qualsiasi pretesa nei suoi confronti, cosicché la stessa non ha nessun interesse a svolgere una qualsiasi attività processuale ed a resistere ad una domanda già rigettata e non più riproposta nei suoi confronti. (Nella specie, in applicazione del principio soprariportato, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva liquidato le spese in favore dell'appellato, costituitosi per accettare la rinuncia).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)