Sez. 1, Sentenza n. 2507 del 06/03/1998 (Rv. 513423 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Decreto di ammissibilità dell'azione - Consunzione a seguito della definizione del successivo giudizio di merito con declaratoria di inammissibilità per motivi processuali - Esclusione - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Il decreto di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale non consuma la sua efficacia in relazione alla definizione di un (primo) giudizio di merito conclusosi con una dichiarazione di inammissibilità per motivi di carattere processuale (nella specie, un primo giudizio di merito s'era concluso con la declaratoria di inammissibilità dell'azione per motivi processuali, mentre un secondo giudizio s'era concluso con l'accoglimento della domanda. Enunciando il principio di diritto contenuto nella massima, la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente, secondo cui il secondo giudizio avrebbe dovuto essere preceduto da una nuova pronunzia sull'ammissibilità dell'azione ex art. 274 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)