Sez. 5, Sentenza n. 19821 del 15/09/2009 (Rv. 609847 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversia concernente il merito dell'accertamento tributario - Contemporanea pendenza di un giudizio riguardante il condono della medesima imposta - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Conseguenze - Sospensione di primo giudizio - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudizio tributario avente ad oggetto la validità o il perfezionamento della definizione agevolata di un'imposta (nella specie, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero la decadenza dalla stessa, ha carattere pregiudiziale rispetto a quello, vertente tra le medesime parti, riguardante il merito dell'accertamento relativo alla stessa imposta, in quanto la decisione sul condono si riflette necessariamente condizionandola, sulla decisione concernente il merito dell'accertamento. Pertanto, ove risulti la pendenza di un altro giudizio tra le medesime parti in ordine alla validità o al perfezionamento del condono o alla decadenza dallo stesso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art.295 cod. proc. civ., a sospendere il giudizio riguardante il merito dell'accertamento, fino alla decisione del primo con autorità di giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)