Sez. 5, Sentenza n. 24408 del 18/11/2005 (Rv. 585906 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie tributarie pendenti dinanzi a differenti giudici, relative l'una al rifiuto dell'amministrazione di riconoscere l'esenzione decennale prevista per insediamento nel Mezzogiorno e l'altra il successivo avviso di accertamento - Rapporto di pregiudizialità - Sussistenza - Conseguenze - Sospensione necessaria del secondo processo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il giudice, preso atto della pendenza di altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto il rifiuto dell'amministrazione finanziaria di riconoscere il diritto alle esenzioni previste per gli insediamenti nel Mezzogiorno, è tenuto a sospendere il processo, concernente la legittimità, sotto il profilo della spettanza di dette agevolazioni, dell'avviso di accertamento relativo a singoli anni d'imposta, essendo evidente il carattere pregiudiziale del primo giudizio rispetto al secondo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)