Sez. 5, Sentenza n. 9999 del 28/04/2006 (Rv. 590003 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Natura - Conseguenze - Poteri del giudice tributario - Preclusioni - Potere di cognizione incidentale - Limiti - Potere di sospensione del processo per pregiudizialità tributaria. - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi, e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, onde l'oggetto del giudizio è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti. Inoltre, la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale (art. 7, ult. cpv., d.lgs. n. 546 del 1992) ed è ammissibile la sospensione tra processi tributari, ex art. 295 cod.proc. civ. (nella specie la pronuncia cassata era stata decisa in base all'esito non definitivo della causa pregiudiziale - concernente il rifiuto di riconoscimento del diritto alle agevolazioni per il Mezzogiorno - portata alla cognizione di altro giudice tributario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)