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Sez. L, Sentenza n. 3770 del 14/03/2003 (Rv. 561146 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Emolumenti comprensivi di una quota di tale indennità o dell'indennità integrativa speciale o in altro modo rivalutabili - Blocco ex art. 7, comma quinto, D.L. n. 384 del 1992 (convertito in legge n. 438 del 1992) - Portata - Ricomprensione nel blocco anche delle maggiorazioni per lavoro straordinario - Violazione dell'art. 36 della Costituzione - Esclusione - Fattispecie relativa allo straordinario maturato per l'anno 1993 dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2003-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561146-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

L'art. 7, quinto comma, del decreto legge 15 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438, nel prevedere per i dipendenti degli enti pubblici indicati nel primo comma che tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o dell'indennità di contingenza o comunque rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita siano corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992, si riferisce anche alla maggiorazione per il lavoro straordinario, essendo tale compenso certamente influenzato dalla rivalutazione automatica della retribuzione base derivante dai meccanismi di indicizzazione; né ciò è in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, non potendosi riferire il concetto di sufficienza e proporzionalità della retribuzione ad un singolo elemento della stessa: v. Corte cost. n. 470 del 2002 (fattispecie relativa allo straordinario maturato per l'anno 1993 in favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/09/1992 num. 384 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)