Sez. L, Sentenza n. 12054 del 09/08/2003 (Rv. 565885 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Garanzia ex art. 36 cost. - Portata - Criteri della proporzionalità, sufficienza ed intangibilità della retribuzione - Applicabilità in caso di compenso collegato alle mere modalità di esecuzione della prestazione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
La particolare garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. a tutela della qualità del lavoro prestato dal lavoratore subordinato non copre tutto il trattamento economico del dipendente, ma si riferisce alla retribuzione che, nell'ordinario sinallagma contrattuale, è destinata a compensare la prestazione lavorativa eseguita nella normalità delle situazioni. Pertanto i criteri della proporzionalità e della sufficienza posti dalla citata norma costituzionale a tutela del lavoratore, nonché il principio dell'intangibilità della retribuzione, non trovano applicazione in caso di un compenso (nella specie, un premio di produzione) collegato alle mere modalità di esecuzione della prestazione, senza alcuna attinenza alla sua intrinseca qualità con riguardo a particolari cognizioni tecniche o professionali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)