Sez. 3, Sentenza n. 303 del 30/01/1976 (Rv. 378974 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE - INCIDENTALE - IN GENERE - ECCEZIONI DELLA PARTE VITTORIOSA RESPINTE DALLA DECISIONE APPELLATA DALLA CONTROPARTE - RIPROPOSIZIONE DELLE STESSE ECCEZIONI - TERMINI - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE - INCIDENTALE - IN GENERE - ECCEZIONI DELLA PARTE VITTORIOSA RESPINTE DALLA DECISIONE APPELLATA DALLA CONTROPARTE - RIPROPOSIZIONE DELLE STESSE ECCEZIONI - TERMINI - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La parte vittoriosa in primo grado, al fine di richiamare in discussione in secondo grado le eccezioni (nella specie, eccezione di prescrizione) respinte dalla decisione appellata dalla controparte, non e tenuta a spiegare gravame incidentale, ma deve, a pena di decadenza (art 346 cod proc civ), riproporre le eccezioni medesime espressamente e non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni. (Conf 4058/74, mass n 372676).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)