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Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 06/12/1974 (Rv. 372676 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LIMITI - PARTE VITTORIOSA - ECCEZIONI RESPINTE OD ASSORBITE - RIPROPOSIZIONE - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - MODALITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372676-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LIMITI - PARTE VITTORIOSA - ECCEZIONI RESPINTE OD ASSORBITE - RIPROPOSIZIONE - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - MODALITA - LIMITI.*

La parte rimasta vittoriosa in primo grado rispetto ad una domanda avversaria non ha bisogno di proporre impugnazione incidentale per richiamare in discussione le eccezioni che, prospettate in prime cure, siano state respinte o risultino assorbite nella relativa decisione ovvero non esaminate, ma deve, se non vuole cadere nella preclusione di cui all'art 346 cod proc civ, riproporre le eccezioni suddette in appello in una delle difese non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni. (Conf 3649'72, mass n 361676; 697'70, mass n 345921).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)