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Sez. 5, Sentenza n. 68 del 20/01/1969 Ud. (dep. 08/03/1969) Rv. 110600 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE -OMESSO ESAME DI DEDUZIONE DIFENSIVA - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL DINIEGO DEI BENEFICI DI LEGGE - NULLITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110600-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE -OMESSO ESAME DI DEDUZIONE DIFENSIVA - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL DINIEGO DEI BENEFICI DI LEGGE - NULLITA - SUSSISTENZA.*

La concessione dei cosiddetti 'benefici di leggè previsti dagli artt.163 e 175 del cod.pen. costituisce una facolta discrezionale del giudice di merito, che non e tenuto a spiegare con dettagliata esposizione tutte le ragioni che lo abbiano indotto ad avvalersi, positivamente o negativamente, di tale potere ma pur tuttavia sussiste il vizio di Mancanza assoluta di motivazione qualora sia omesso in sentenza qualsiasi accenno all'istanza di concessione di taluno di detti benefici. Pertanto e incensurabile in Cassazione il diniego di un beneficio, purche sia motivato, sia pure succintamente ma costituisce difetto di motivazione, che importa nullita a termini dell'art.475 n.3 cod.proc.pen., l'assoluto silenzio al riguardo. (V.102612, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)