Sez. L, Sentenza n. 1008 del 08/02/1985 (Rv. 439156 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - RICHIESTA ATTRICE DI LIMITARE LA PRONUNCIA ALL'"AN DEBEATUR" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - RICHIESTA ATTRICE DI LIMITARE LA PRONUNCIA ALL'"AN DEBEATUR" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il divieto di scindere il giudizio sull'an da quello sul quantum, qualora la domanda non abbia avuto fin dall'origine ad oggetto la sola condanna generica, non opera ove il convenuto non si sia in primo grado opposto alla richiesta attrice di limitare la pronuncia all'an debeatur, in quanto tale mancata opposizione configura una adesione implicita alla modificazione della domanda e preclude di dedurne l'irritualità nelle successive fasi del processo. Tale principio è applicabile anche nel nuovo rito del lavoro, atteso che le esigenze caratterizzanti tale rito - le quali non escludono la ammissibilità di sentenze non definitive su questioni sia processuali che di merito - non sono incompatibili, in via di massima, con la norma del rito ordinario che consente separati giudizi sull'an e sul quantum. (V 1279/84, mass n 433418; (V 7417/83, mass n 432018; (V 4267/83, mass n 429193; (V 2753/83, mass n 427667; (Conf 1944/77, mass n 385666, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)