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Sez. L, Sentenza n. 1279 del 23/02/1984 (Rv. 433418 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PER QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI MERITO - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - FONDAMENTO - SENTENZA NON DEFINITIVA SULL'"AN" - ESCLUSIONE EX ART. 423 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433418-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PER QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI MERITO - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - FONDAMENTO - SENTENZA NON DEFINITIVA SULL'"AN" - ESCLUSIONE EX ART. 423 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*

Anche nel rito processuale del lavoro sono ammissibili sentenze non definitive per risolvere questioni pregiudiziali di merito, atteso che la decisione parziale, oltre a non pregiudicare i diritti delle parti e a non comportare alcuna nullità, non è necessariamente in contrasto con le caratteristiche di rapidità e snellezza proprie del processo del lavoro e trova fondamento nel quarto comma dell'art. 420 cod. proc. civ., in cui la previsione di emissione di sentenze non definitive in ipotesi di "altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio" non può essere intesa in senso limitato alle questioni processuali. Nè la sentenza non definitiva sull'an (condanna generica) può ritenersi esclusa dal disposto dell'art. 423 dello stesso codice, giacché il primo comma di tale norma riguarda le somme non contestate e non l'accertamento del diritto, mentre il secondo comma pone una deroga al secondo comma dell'art. 278 cod. proc. civ., consentendo la concessione di una provvisionale, oltre che con la sentenza non definitiva, anche prima o dopo la pronuncia di questa. (V 1752/82, mass n 419596; (V 5435/78, mass n 395199; (Conf 4267/83, mass n 429193; (Conf 2753/83, mass n 427667; (Conf 6699/81, mass n 417574; (Conf 4959/80, mass n 408833).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)