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Sez. 1, Sentenza n. 12405 del 29/11/1995 (Rv. 494894 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Società di persone con soci illimitatamente responsabile - Richiesta di concordato preventivo.- Estensione a tutti i beni dei soci - Necessità.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494894-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

Il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone è destinato in via diretta e globale al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, in tutte le fasi della vita della società, sia "in bonis" che nella procedura concorsuale. Ne consegue che il concordato preventivo con cessione dei beni, dovendo riguardare "tutti i beni esistenti nel patrimonio del debitore " (art. 160 legge Fall.), deve necessariamente investire tutti i beni dei soci illimitatamente responsabili, senza possibilità per questi ultimi di distrarre parte del loro patrimonio dal soddisfacimento delle obbligazioni sociali per destinarlo al soddisfacimento dei propri creditori particolari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)