Sez. 3, Sentenza n. 656 del 23/01/1998 (Rv. 511886 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE | Debitore, socio di una società di persona - Creditore titolare di un diritto di credito anche verso la società - Debiti sociali - Concordato preventivo proposto con cessione dei beni personali del debitore - Omologazione. Mancata opposizione del creditore - Fatto del creditore ex art. 1955 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE
Non è ravvisabile il fatto del creditore, previsto dall'art. 1955 cod. civ. come causa di estinzione della fideiussione, nella mancata opposizione del medesimo, creditore anche verso una società di persone di cui il debitore è socio, all'omologazione del concordato preventivo (art. 180, secondo comma, c.f.), proposto con cessione dei beni personali di questi (art. 160, n. 2, c.f.), perché il fideiussore, pregiudicabile dalla soddisfazione dei creditori sociali, è perciò legittimato all'opposizione, mentre invece il creditore se non si oppone, da un lato non omette un'attività a cui è giuridicamente obbligato; dall'altro esercita in tal modo il suo diritto di preferire il concordato preventivo al fallimento per soddisfare i crediti nei confronti della società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 bis, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 180, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 2291, Legge Falliment. art. 153, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 153, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 bis, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 bis, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)