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Sez. 6, Sentenza n. 10806 del 08/06/1976 Ud. (dep. 23/10/1976) Rv. 134640 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - CASSAZIONE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO NON DICHIARATA DAL GIUDICE A QUO O DAL GIUDICE AD QUEM - RILEVABILITA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1976-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134640-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - CASSAZIONE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO NON DICHIARATA DAL GIUDICE A QUO O DAL GIUDICE AD QUEM - RILEVABILITA - EFFETTI.*

A differenza delle nullita, le cause d'inammissibilita non sono in alcun caso suscettibili di sanatoria; sicche qualora sia il giudice a quo che il giudice ad quem abbiano omesso di rilevare l'inammissibilita dell'appello la Corte di Cassazione, anche in caso di ricorso del solo imputato, deve rilevarla di ufficio con il conseguente annullamento della sentenza di secondo grado e l'ordine di esecuzione di quella di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)