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Sez. 5, Sentenza n. 3466 del 18/01/1984 Ud. (dep. 16/04/1984) Rv. 163711 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM - (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO RILEVATO IN CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163711-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM - (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI RILEVABILI DI UFFICIO - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO RILEVATO IN CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA.*

Nell'ipotesi in cui il giudice di secondo grado non rilevi una causa di inammissibilità dell'appello, la Corte di Cassazione, investita del successivo ricorso, deve annullare senza rinvio la sentenza di appello ed ordinare l'esecuzione della sentenza di primo grado, ormai divenuta irrevocabile. (Conf mass n 149932; (Conf mass n 089009; (Conf mass n 147088; (Conf mass n 146522; (Conf mass n 145304; (Conf mass n 140135; (Conf mass n 134640; (Conf mass n 129800).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)